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  • Apr

    21

    2008

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA RIGETTO DOMANDA DI BALESTRAZZI

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

TERZA SEZIONE

Il Giudice, dr. Donatella Formisano;

Letti gli atti relativi al procedimento n. 42887/07 osserva quanto segue.

Emilio Balestrazzi ha convenuto in giudizio la Societ? Oftalmologica Italiana affinch? il Tribunale di accertasse e dichiarasse l?illegittimit? del provvedimento sanzionatorio adottato nei propri confronti dal Consiglio direttivo della convenuta in data 29 novembre 2006 avente ad oggetto la sospensione dello status di socio per la durata di due anni.

L?attore chiedeva, inoltre, dichiararsi l?illegittimit? di tutti gli atti del procedimento disciplinare all?esito del quale era stata comminata la sanzione, di essere reintegrato nella qualit? di Socio, la pubblicazione del provvedimento di annullamento della sanzione sul notiziario SOI e, infine, la condanna dell?ente al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa nella somma di ? 200.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo dichiarasi l?inammissibilit? dell?atto di citazione ex art. 23 per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. e l?inammissibilit? della domanda di risarcimento dei danni.

In via subordinata la Societ? chiedeva il rigetto delle domande in quando infondate in fatto e in diritto con conseguente conferma del provvedimento disciplinare.

All?udienza fissata per la comparizione delle parti l?attore chiedeva la sospensione cautelare del provvedimento impugnato lamentando che la pendenza della sospensione non gli consentir? di partecipare alla campagna elettorale per il rinnovo del mandato degli organi in scadenza al 31 dicembre 2008 per il successivo quadriennio 2008/2011.

All?esito della discussione il giudice si riservava concedendo termine per note.

La societ? convenuta e? un ente morale rappresentativo della generalit? dei medici oculisti che ha come compito statutario prevalentemente la tutela della salute visiva della popolazione, la promozione e la realizzazione della formazione e dell?aggiornamento scientifico degli associati e dei medici oculisti italiani, nonche? il compito di tutelare gli interessi morali degli associati e dei medici oculisti italiani.

Lo strumento per lo pi? utilizzato per il raggiungimento degli scopi che l?associazione si propone di conseguire e? l?attivit? congressuale.

La decisione adottata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio Emilio Balestrazzi, gi? presidente dell?associazione convenuta, e? stata preceduta da lettera di contestazione indirizzata all?attore datata 30 ottobre 2006 nella quale si legge:

?Il Consiglio Direttivo nella seduta del 28 ottobre 2006 ha preso in esame la lettera da Lei sottoscritta in data 17 ottobre 2006 su carta intestata dell?Universit? Cattolica del Sacro Cuore Facolt? di Medicina e Chirurgia ?Agostino Gemelli ? Policlinico A. Gemelli.

Sulla base di quanto da lei scritto in essa lettera ? Le si contesta, nella sua qualit? di socio di SOI AMOI, il grave contenuto della stessa.

In particolare, ai sensi dell?art. 7 terzo comma dello Statuto sociale, il Consiglio ha deliberato di contestarLe che Ella affermando decisioni in questo senso di SOI E CONPROSO:

- Inviti a detti soci a non partecipare al prossimo Congresso SOI ?in particolare invitando coloro che non svolgono partecipazione attiva attraverso relazioni ad astenersi dal partecipare come uditori al congresso stesso;
- Inviti, per quanto riguarda i congressi futuri a partire dal Congresso di Primavera, fino a nuova disposizione, a non accettare impegni per comunicazioni e ad astenersi dal partecipare;
- Solleciti a detti soci alla iscrizione a societ? scientifica diversa dalla SOI AMOI il che, nel contesto della Sua lettera, soprattutto in relazione a quanto sopra, appare attuato in contrasto con le finalit? di SOI AMOI.

Quanto sopra ? integra da parte Sua personale, manifesta, grave violazione dei principi di lealt? che incombono ad ogni socio nel rapporto associativo, nonche? iniziativa ed attivit? che si pone in palese, dichiarato contrasto con le finalit? associative.

La si invita, ai sensi dell?art. 7 terzo comma dello Statuto, a presentare le Sue giustificazioni entro 20 giorni dal ricevimento della presente.

Ai sensi dell?art. 7 5? comma dello Statuto, il Consiglio, nella stessa seduta, ha inoltre disposto la Sua sospensione cautelare dallo stato di socio stante il danno in corso che Lei, come si e? visto, si appalesa dichiaratamente ad aggravare e considerato anche la posizione di autorit? da Lei assunta.

Il Consiglio ha inoltre disposto di dare mandato ad un legale di avviare nei Suoi confronti azione per risarcimento degli ingenti danni patiti e patiendi (di immagine, morali e patrimoniali) derivanti alla SOI AMOI per effetto di quanto sopra, nonche? ogni altra iniziativa giudiziale nelle sedi competenti.?

Con lettera in data 16 novembre 2006 l?attore, rispondendo alle contestazioni del Consiglio direttivo, osservava che:

a ? la decisione impugnata veniva presa senza la prescritta maggioranza dovendo interpretarsi l?art. 7 dello Statuto, laddove prescrive la maggioranza dei tre quarti di presenti per l?adozione del provvedimento di esclusione del socio, nel senso che tale maggioranza sia richiesta anche per la sanzione della sospensione che, peraltro, ?determina una situazione giuridica del tutto identica (salvo la sua transitoriet?) a quella che si avrebbe in caso di comminazione della sanzione disciplinare dell?espulsione ovvero della sospensione a tempo determinato?;

b ? la nota contestata ? priva di intestazione ed e? stata rivolta a pochissimi collaboratori ? parte dei quali non sono soci e si riferisce ad analogo comunicato ed invito rivolto a tutti gli universitari dal segretario del CONPRASO;

c ? l?ente e? ispirato al principio di libera democrazia (art. 1 Statuto) e l?art. 7 sancisce il diritto del singolo socio alla espressione della libera opinione;

d- si ? trattato di una ?forma di protesta ? per porre l?attenzione sulle problematiche degli universitari che l?attuale C.D. dell?associazione sistematicamente disattende senza alcuna logica spiegazione anzi attivando politiche configgenti con i loro interessi?.

In data 29 novembre 2006 il Consiglio direttivo, poste all?ordine del giorno le contestazioni di addebito mosse al prof. Balestrazzi con la lettera in data 30 ottobre 2006, non riusciva a deliberare l?espulsione del socio a causa del mancato raggiungimento della maggioranza prescritta dal 4? comma dell?art. 7 (tre quarti) e metteva ai voti il provvedimento di sospensione del socio che veniva adottato, con effetto fino al 31 dicembre 2008, con il voto favorevole di 10 consiglieri su 13 presenti.

L?art. 7 dello Statuto della SOI AMOI recita:

La qualifica di socio ordinario si perde per dimissioni o per decadenza in caso di mancato pagamento della quota annuale secondo le modalit? stabilite dal Consiglio direttivo nel regolamento.

La qualifica di socio ordinario si perde inoltre per inottemperanza ai doveri di socio stabiliti dal regolamento di attuazione, per indegnit?, per grave inottemperanza alle regole etiche e deontologiche dell?associazione, per attivit? organizzate, sistematiche e preordinate in contrasto con le finalit? associative, nonche? per attivit? e iniziative che in qualsiasi modo si pongono in contrasto con le finalit? associative ?. Viene sempre fatta salva la libera opinione dei singoli all?interno dell?associazione.

Il Consiglio direttivo avvia il procedimento con contestazione dell?addebito all?interessato il quale pu? esporre le proprie giustificazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Consiglio direttivo, con motivazione a maggioranza dei ? dei presenti, sentito il Comitato Etico ? pu? disporre l?espulsione del socio nei casi previsti dal secondo comma.

Il Consiglio direttivo, nei casi di cui al secondo comma, pu? inoltre disporre, in luogo del provvedimento di espulsione ed in considerazione di una minore gravit? dell?inottemperanza, sempre con motivazione e nel rispetto della procedura di cui sopra, la comminazione di sospensione per un periodo di tempo determinato ovvero di censura in forma di ammonizione scritta.

Nei casi che richiedano provvedimenti urgenti e possano comportare un pregiudizio grave e irreparabile per l?Associazione e la sua immagine, il Consiglio direttivo, una volta avviato il procedimento e nelle moro dello stesso, pu? disporre, sempre in via d?urgenza, la sospensione cautelare del socio.

Esaminati i fatti e la documentazione prodotta dalle parti il quadro sopra delineato impone il rigetto della domanda di sospensione della misura cautelare adottata nei confronti dell?attore per le considerazioni che seguono.
Nessun rilievo pu? muoversi all?iter procedimentale seguito dal Consiglio Direttivo che, in ossequio alle disposizioni statutarie, ha dato impulso al procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti, ha consentito al socio di fornire le proprie giustificazioni, ha acquisito il parere del comitato etico, ha adottato in via d?urgenza il provvedimento di sospensione e, all?esito, con il voto favorevole di dieci consiglieri su tredici, ha applicato la misura della sospensione per due anni.

L?adozione della misura ? stata correttamente decisa dalla maggioranza dei presenti.

La maggioranza qualificata ? richiesta dallo statuto solo per l?adozione della massima misura dell?espulsione del socio (laddove il comma quinto dell?art. 7 dispone che l?adozione del provvedimento debba essere adottata nel rispetto della procedura di cui sopra, intende riferirsi all?iter costituito dalle fasi della contestazione, delle giustificazioni, del parere del comitato etico e della adozione della misura eventualmente preceduta dall?adozione del provvedimento in via d?urgenza; la prescrizione di un quorum pi? elevato, requisito di natura non procedimentale, ? richiesta solo per l?adozione della sanzione pi? grave, l?espulsione, e non anche per le sanzioni minori. In ogni caso la decisione sanzionatoria ? stata adottata da dieci consiglieri su tredici.

Ancora si osserva che non ? condivisibile l?argomentazione del Balestrazzi che nelle sue giustificazioni afferma che ?la sospensione cautelare determina una situazione giuridica del tutto identica? a quella che si avrebbe in caso di comminazione della sanzione dell?espulsione ?? essendo pi? che evidente che le conseguenze pratiche, economiche, giuridiche, morali e di immmagine della prima sono di gran lunga pi? gravose della seconda e che proprio la definitivit? della prima rispetto alla transitoriet? della seconda fonda la richiesta di una maggioranza qualificata.

La misura adottata appare adeguata rispetto ai fatti contestati che sono inequivocabilmente documentati in atti e che evidenziano come il Balestrazzi abbia agito mosso da un animo contrastante con lo spirito associativo che non pu? consentire che uno dei soci si ponga in contrasto con le finalit? associative e con lo spirito di collaborazione, di parit? e di comune raggiungimento delle mete e degli scopi dell?associazione creando conflitti all?interno dell?ente e attuando modalit? comportamenti in netto contrasto con l?attivit? sociale.

L?attivit? dell?associazione si sostanzia, come si ? detto, in un?attivit? congressuale che ? stata evidentemente danneggiata dall?iniziativa dell?attore che, forte della posizione gerarchica, ha diffuso un documento contenente l?invito (ma in realt? l?ordine di servizio prevede delle vere e proprie disposizioni, si legge infatti ??fino a nuova disposizione??) anche ai suoi subordinati a compiere atti contrari alle finalit? corporativistiche cos? svolgendo un?attivit? contraria e concorrenziale rispetto a quella dell?associazione alla quale appartiene.

La misura adottata non viola il principio democratico sul quale si fonda l?associazione in quanto, in primo luogo, l?iter procedimentale consente al socio a seguito della contestazione di giustificare il proprio comportamento e di esprimere le proprie opinioni, ma soprattutto, proprio nel rispetto di tale principio ogni socio ha libert? di ?espressione della libera opinione? difesa dall?art.7 comma secondo. Tale libert?, per?, non coincide con la libert? di provocare conflitti e fratture all?interno dell?associazione danneggiandone l?immagine verso l?interno laddove si consideri che il documento in contestazione invita i subordinati a non partecipare ai congressi dell?associazione e ad iscriversi presso altra societ? scientifica.

Peraltro, si osserva ancora che proprio in virt? del principio democratico il rapporto associativo non pu? fondarsi su relazioni gerarchiche o di sovra ordinazione dovendo invece, nel rispetto appunto dell?assetto democratico, fondarsi su rapporti di parit? tra soci.

La diffusivit? del documento oggetto delle contestazioni, pervenuto presso la segreteria dell?associazione in busta chiusa, ? evidente e non negata dall?attore il quale si limita a sottolinearne la portata limitata e non rilevante. Ma si osserva sul punto che la struttura dell?atto ne fa una sorta di ?ordine di servizio? e che il danno all?immagine e il danno all?attivit? congressuale, chiaramente causati dal contenuto del documento, prescindono dal numero effettivo delle persone venute a conoscenza del contenuto documento essendo peraltro tale conoscenza esponenziale dal momento che, come risulta dal testo, la diffusione ha interessato diverse categorie di subordinati.

Il rapporto associativo deve avere natura fiduciaria e solidale e, pertanto, il dissenso rispetto a scelte e strategie che ha animato il socio allorch? ha dato vita al documento contestato (come egli stesso ammette nelle proprie giustificazioni laddove parla di protesta) avrebbe dovuto trovare la propria espressione nelle sedi opportune e qualificate e, quindi, in un confronto sociale interno alla compagine in un?ottica e in una logica di allineamento sociale alla quale il Balestrazzi dimostra di non essersi ispirato.

L?entit? media della sanzione appare proporzionata rispetto ai fatti contestati.

Un?ultima considerazione.

L?attore motiva la domanda di sospensione unicamente nella impossibilit? di partecipare alla campagna elettorale in vista della scadenza della durata delle cariche sociali prevista per il 31 dicembre 2008. Il pregiudizio prospettato non appare allo stato n? grave, n? imminente.

p.q.m.

Il Giudice rigetta la domanda cautelare proposta da Emilio Balestrazzi all?udienza del 13 novembre 2007 e rinvia all?udienza del 14 ottobre 2008 ore 10.00 per la prosecuzione del giudizio di merito invitando le parti a precisare le conclusioni in difetto di istanze istruttorie.

Spese al merito.

Roma, 19 aprile 2008

Donatella Formisano


Decreto di archiviazione del Gip (Giudice Penale) del Tribunale Penale di Roma




ALLEGATI
Tribunale rigetto domanda di Balestrazzi
notifica archiv oppos Balestrazzi-Calabria

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