Se l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per sua libera volontà, pensionamento, invalidità o morte, e non per altra ragione imposta (come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall’Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa connessa all’espletamento delle sue attività professionali), è riservata all’Assicurato, o in caso di decesso ai suoi eredi, la facoltà di richiedere tramite l’adesione alla Polizza Postuma l’estensione della garanzia assicurativa per la durata di ulteriori 10 (dieci) anni a copertura delle Richieste di Risarcimento portate per iscritto a conoscenza dell’Assicurato, oppure in caso di decesso ai suoi eredi, durante tale periodo purché non siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi antecedentemente al Periodo di Retroattività.
Premio pari al 250% del Premio corrisposto per l’ultima annualità
Premio pari al 100% del Premio corrisposto per l’ultima annualità se l’Assicurato ha aderito continuativamente per 6 (sei) annualità alla presente Polizza ed abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
L’estensione è concessa a titolo gratuito in caso di morte dell’Aderente.
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LA POLIZZA POSTUMA PER L’ATTIVAZIONE DELL’ESTENSIONE DELLA COPERTURA IN CASO DI CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITÀ PUO’ ESSERE SOTTOSCRITTA FINO AL 28/02 DI OGNI ANNO.
LA POLIZZA POSTUMA PER L’ATTIVAZIONE DELL’ESTENSIONE DELLA COPERTURA IN CASO DI MORTE PUO’ ESSERE SOTTOSCRITTA DAGLI EREDI ENTRO 6 MESI.