Se l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per sua libera volontà, pensionamento, invalidità o morte, e non per altra ragione imposta (come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall’Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa connessa all’espletamento delle sue attività professionali), è riservata all’Assicurato, o in caso di decesso ai suoi eredi, la facoltà di richiedere tramite l’adesione alla Polizza Postuma l’estensione della garanzia assicurativa per la durata di ulteriori 10 (dieci) anni a copertura delle Richieste di Risarcimento portate per iscritto a conoscenza dell’Assicurato, oppure in caso di decesso ai suoi eredi, durante tale periodo purché non siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi antecedentemente al Periodo di Retroattività.
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LA POLIZZA POSTUMA PER L’ATTIVAZIONE DELL’ESTENSIONE DELLA COPERTURA IN CASO DI CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITÀ/EREDI PUO’ ESSERE SOTTOSCRITTA SOLO FINO AL 28/02 DI OGNI ANNO