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  • Jan

    25

    2008

Straordinario risultato ottenuto dall?ASMOI, Associazione Sindacale Italiana Medici Oculisti, che si ispira alla SOI.

Il TAR del LAZIO accoglie il ricorso presentato dall?ASMOI e per effetto ANNULLA il decreto del 6 Luglio 2007del Ministro della Salute Livia Turco di istituzione di una commissione per l?individuazione del profilo professionale dell?ottico-optometrista.


E? una notizia strabiliante. La professionalit? della SOI tramite l?ASMOI ha ottenuto un fatto storico. La Commissione appositamente istituita dal Ministro della Salute per attuare una corsia preferenziale tramite il CSS per una rapida approvazione del nuovo profilo inerente l?ottico?optometrista ? stata dichiarata costituita in modo illegittimo e quindi illegale da un Tribunale Amministrativo della Repubblica Italiana. E questo grazie solo all?ASMOI.
Il TAR Lazio ha riconosciuto ufficialmente che ASMOI ? pienamente legittimata a tutelare gli interessi economici e di dignit? professionale della categoria degli oculisti per Statuto e numero di aderenti.
Un grazie particolarmente sentito a tutte le persone ed alle alte professionalit? (sono state moltissime) e alla nostra Consulenza Legale, che hanno consentito l?ottenimento di questo eccezionale risultato. E? infatti l?unico caso di opposizione, con risultato positivo, ottenuto dai medici contro la strumentale imposizione, da parte della politica, ai mezzi da essa attuati per istituire nuove figure sanitarie di cui non esiste nessuna evidenza di necessit? ed utilit?.
Per il Consiglio Direttivo SOI/ASMOI

Matteo Piovella - Segretario SOI/ASMOI
Corrado Balacco Gabrieli - Presidente SOI
Carlo Maria Villani - Presidente ASMOI


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R.G. 11787/2007?????????????????????????????????????????????????????????????

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Laz?o

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- Sezione Terza Quater

composto dai Magistrati?

Dott. Mario Di Giuseppe Presidente

Dott. Linda Sandulli??????? Consigliere

Dott. Umberto Realfonzo Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 11787/07, proposto da: ASMOI ‑ Associazione Sindacale Italiana Medici Oculisti rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gian Carlo Muccio e Giorgio Muccio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Toppetti sito in Roma, viale Liegi n. 49.

contro

Ministero della Salute e Consiglio Superiore della Sanit?.

e nei confronti di

Federottica ‑ Federazione Nazionale Ottici Italiani rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ernesto Sticchi Damiani e Saverio Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliata presso i medesimi in Roma, via Bocca di Leone n.78; ???????????????????????????????????????

Velati Giulio,

per l'annullamento

del decreto 26.07.07 di nomina della commissione per l'individuazione del profilo professionale dell'ottico‑optometrista; nonch? di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

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Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

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Relatore alla Camera di Consiglio del 16 gennaio 2003 il Dott. Umberto Realfonzo, e uditi, altres?, gli avvocati come da verbale di udienza.

Rese edotte le parti dall'intendimento del Collegio di definire la causa con sentenza in forma semplificata;

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Visto art. 26 u.c. della L.1034/71 come modificato dall'art 9 della L. 205/00;

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Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione della ricorrente, in quanto l'associazione degli Oculisti ? pienamente legittimata a tutelare gli interesse economici e di dignit? professionale della categoria degli oculisti per Statuto e per numero di aderenti.

2. Parimenti inconsistente ? l'eccezione di tardivit? della controinteressata in quanto, proprio la nota del 02.10.07 con cui si chiedeva l'inserimento di un rappresentante dell'ASMOI, conferma che non vi era la piena conoscenza, della. definitivit? della situazione.

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3.? Nel merito il ricorso ? fondato negli assorbenti profili che seguono,

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?Come esattamente rilevato con il secondo e terzo motivo l'art. 5 della L. 1 febbraio 2006 n. 43 prevede che, oltre agli esperti, che giustamente ed evidentemente possono e devono essere individuati nell'ambito dell'Universit?, dovevano essere chiamati a far parte delle apposite Commissioni i rappresentanti delle professioni.

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Pertanto tutto esattamente l'Associazione sindacale Professionale ricorrente lamenta la mancata inclusione di suoi rappresentanti nell'ambito della Commissione i quali erano i soli esponenziali della categoria degli oculisti (cos? come del resto a suo tempo segnalato al Ministero dalla Societ? oculistica italiana nella nota del 19.7.2007).

Al riguardo non pare possa negarsi un profilo di sviamento di potere nel comportamento della P.A..

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Di qui l'illegittimit? del decreto del 6 luglio 2007 di istituzione di una Commissione ai sensi del predetto art. 5 L. n. 43, per l'individuazione del profilo professionale dell'ottico‑optometrista nella parte in cui non ricomprende oculisti non universitari in rappresentanza dell'ASMOI ricorrente.

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In relazione alla novit? della questione sussistono sufficienti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio

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P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio‑Sez. Terza Quater:

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???? 1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il decreto del 6 luglio 2007 di istituzione di una Commissione ai sensi del predetto art. 5 L. n. 43 per l'individuazione del profilo professionale dell'ottico‑optometrista nei??sensi di cui sopra.

?????2) Spese compensate

?

????? Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorit? amministrativa.

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Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008.

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Mario Di Giuseppe ????????????????? PRESIDENTE

Umberto Realfonzo????????????????? ESTENSORE



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