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  • May

    29

    2017

Responsabilità dell'anestesista durante l'intervento

La figura dell’anestesista riveste centrale importanza nell’intera operazione chirurgica: in passato abbiamo avuto modo di commentare gli obblighi che la legge gli impone in relazione al trattamento sia pre che post-operatorio (rispettivamente Cass. Pen., sez. IV, 15 gennaio 2015, n. 1832 e Cass. Pen., Sez. VI, 3 giugno 2014, n. 38354), mentre in questa occasione ci soffermeremo sul ruolo dell’anestesista durante l’intervento chirurgico.

La Suprema Corte (Cass. Pen., sez. IV, 11 maggio 2016, n.26491) è nuovamente intervenuta su un caso riguardante delle lesioni riportate da una paziente in seguito alla condotta negligente ascritta all’anestesista. Benché abbiano dovuto rilevare l’intervenuta prescrizione, i giudici di legittimità hanno comunque ritenuto corretto ed immune da incongruenze od illogicità il percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte d’Appello: dal materiale probatorio acquisito, ed in particolare dalla perizia medico legale, è emersa con chiarezza la riferibilità degli eventi lesivi alla disattenzione con la quale era stato effettuato il monitoraggio da parte dell’anestesista; questi si era comportato in maniera superficiale durante l’intervento di laparocolecistomia, omettendo di monitorare i tracciati ECG come invece avrebbe dovuto fare. A causa di questa sua omissione, quando la paziente fu colpita da asistolia non si procedette tempestivamente al massaggio cardiaco, col risultato che non fu possibile salvaguardare il sistema nervoso centrale della donna, la quale subì danni cerebrali dai quali derivò una malattia insanabile, rappresentata da tetraparesi spastica, grave disatria motoria e deficit visivo secondario a emianopsia centrale.

La Corte ha altresì osservato che l’anestesista ha l’obbligo di effettuare la monitorizzazione personale, continuativa e costante del monitor ECG; in caso di allontanamento del medico specialista, tale compito deve essere vicariato a terzi. Nel caso di specie, la Corte non ha mancato di rilevare come un intervento rianimatorio tempestivo e corretto, per tempi e modalità di attuazione, avrebbe evitato l’evento lesivo o perlomeno ne avrebbe attenuato la portata.

La presenza attenta e vigile dell’anestesista in sala operatoria, come risulta in maniera lampante da questa sentenza, è in primo luogo volta alla tutela dell’incolumità del paziente, ed è per questo motivo che SOI continuerà a far valere la propria voce nelle competenti sedi affinché quest’obbligo sia legislativamente sancito.

 

     Teresio Avitabile                                               Matteo Piovella 
     Segretario SOI                                                Presidente SOI
 



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27 luglio 2024

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