ASSICURAZIONI SOI PER I DIRETTORI DI STRUTTURA
Le Aziende sanitarie pubbliche hanno adottato forme di auto-assicurazione o hanno stipulano polizze assicurative con franchigie elevatissime (500.000/1.000.000 Euro): questo significa che la maggior parte dei danni ricadono economicamente direttamente sugli enti pubblici, i quali fanno ormai di tutto per coinvolgere direttamente gli oculisti dipendenti nelle richieste di risarcimento danni avanzate dai pazienti.
E te ne accorgi quando ricevi una comunicazione ex art. 13 della Legge Gelli con cui la Tua Azienda ti avvisa che ha iniziato una trattativa per una richiesta di risarcimento avanzata dal paziente. La tua Azienda non è tua amica.
Basta pensare che secondo la stessa Corte di Cassazione ma a Sezioni Unite, più volte ha ribadito che la stessa Azienda pubblica può chiamare direttamente in causa avanti al Tribunale civile l’oculista convenzionato a manleva della richiesta di danni ricevuta dal paziente.
Oppure, una volta risarcito il paziente e se emerge che vi è colpa dell’oculista dipendente, la stessa Azienda pubblica potrà rivalersi sul oculista dipendente avanti al Tribunale civile per ottenere, a sua volta, la restituzione di quanto versato al paziente.
Anche nel caso di processo penale con costituzione di parte civile, l’oftalmologo può essere condannato al risarcimento della c.d. provvisionale che è immediatamente esecutiva
Infine, come è noto, l’oftalmologo dipendente SSN potrà essere chiamato avanti alla Corte dei Conti per la c.d. rivalsa amministrativa.
Il tutto è ulteriormente aggravato per chi ricopre un ruolo apicale.
Tutti conoscono quali siano gli obblighi imposti dalla legge per chi svolge il compito di Direttore di Struttura Semplice o Complessa: è nota la frequenza con cui il Direttore viene chiamato in causa per qualsiasi danno si verifichi all’interno del suo reparto. La ragione è evidente: in questo modo, sostenendo maliziosamente l’esistenza di una sorta di responsabilità oggettiva del Direttore nei confronti di tutti i pazienti del reparto (D.P.R. n. 128/69; art 7 del D.P.R. n. 7/1969), così operando il paziente (rectius: il suo legale) intende avere una ulteriore controparte (assicurata) alla quale richiedere il risarcimento del (supposto) danno.
IN CASO DI CONFLITTO LA VERA CONTROPARTE DEL DIRETTORE
È (E SARÀ SEMPRE PIÙ) LA SUA AZIENDA OSPEDALIERA.
QUINDI: UNA POLIZZA CHE COPRE SOLO LA “COLPA GRAVE AMMINISTRATIVA”
NON BASTA!
Occorre avere una polizza assicurativa seria, reale, e funzionante: una polizza che copra sempre qualunque cosa accada.
Per fronteggiare questo fenomeno e fornire a tutti gli iscritti la tranquillità di essere sempre coperti assicurativamente in qualsiasi situazione, la SOI ha una stipulato una convenzione assicurativa che copre:
- l’azione di risarcimento esercitata dal paziente avanti al Tribunale civile nei confronti dell’oculista dipendente;
- l’azione di manleva avanti al Tribunale civile esercitata dall’Azienda nei confronti dell’oculista dipendente;
- il processo avanti al Tribunale penale per tutto quello che comporta la costituzione di parte civile da parte del danneggiato;
- l’azione di rivalsa esercitata avanti alla Corte dei Conti per il danno creato dell’oculista dipendente con dolo o colpa grave.
IN ALTRE PAROLE, LA CONVENZIONE ASSICURATIVA SOI COPRE IL DIRETTORE DI STRUTTURA COME SE FOSSE UN LIBERO PROFESSIONISTA: INFATTI, LO COPRE SEMPRE ED È GIÀ PRONTA A FRONTEGGIARE ANCHE LE INNOVAZIONI LEGISLATIVE (SI PENSI ALLA COPERTURA DEI FARMACI OFF LABEL).
TRAMITE LA SOI IL DIRETTORE AVRÀ ANCHE LA COPERTURA PER LA RESPONSABILITÀ C.D. “PATRIMONIALE”: RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE.
Inoltre, la convenzione SOI ha:
- Una retroattività illimitata: il socio SOI sarà sempre coperto, anche dopo 20 anni!
- Un massimale di 5 milioni di Euro: 2 milioni per il Primo Rischio cui si aggiungono 3 milioni per il Secondo Rischio (inserito in quota);
- Consente di stipulare una polizza postuma: per i Soci che cessano completamente la loro attività professionale;
Chi cambia modalità di esercizio professionale (ad esempio, da dipendente SSN a libero professionista o viceversa) sarà coperto gratuitamente anche per le eventuali richieste di risarcimento relative alla attività precedentemente svolta.
CHE SIA BEN CHIARO:
SI TRATTA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI
CHE NON ESISTONO AL DI FUORI DELLA SOI.
LE ALTRE POLIZZE OFFERTE AI DIRETTORI DI STRUTTURA
COPRONO SOLO - ED ESCLUSIVAMENTE - L’AZIONE AVANTI ALLA CORTE DEI CONTI
TUTTO IL RESTO E’ SCOPERTO E LO DEVI AFFRONTARE DA SOLO!
Quindi: non farti fregare! Cerca di mettere a riparo il patrimonio tuo e della tua famiglia!
Se sei Socio SOI ed assicurato con la Polizza SOI, abbiamo già evidenziato cosa significa cambiare assicurazione: vedi sotto
IL DRAMMA DI PERDERE LA CONTINUITA’ ASSICURATIVA
Può capitare che si decida di cambiare la propria assicurazione.
In tal caso occorre tenere presente che:
- Tutte le polizze assicurative di RC Professionale operano in Claims Made: cioè ti copre l’assicurazione che hai attiva quando per la prima volta ricevi una richiesta di risarcimento danni;
- Le azioni civili fatte dai pazienti agli oculisti, si prescrivono in 10 anni (se liberi professionisti) o in 5 anni (se dipendenti);
- I termini dei 10 o 5 anni decorrono dal momento in cui emerge il danno: quindi può passare anche un lungo tempo rispetto al giorno dell’intervento chirurgico
A questo punto la domanda è: cosa accade se oggi cambio assicuratore?
CASO 1 - Potrei ricevere una richiesta danni relativa a fatti accaduti anni fa quando ero assicurato con un altro assicuratore: immaginiamo che, magari, nel tempo, ho avuto un procedimento penale senza costituzione di parte civile; oppure ho fatto una relazione alla struttura presso cui lavoro; oppure ho ricevuto una comunicazione della Azienda relativa a quel fatto (ex art. 13 Legge Gelli n.24/17).
A quel punto, il nuovo assicuratore potrebbe legittimamente sostenere che quel danno non può essere coperto in quanto “fatto noto”.
Allo stesso tempo, il vecchio assicuratore eccepirà che quel danno non può essere coperto in quanto si tratta di un sinistro nuovo su cui lui non è più coinvolto contrattualmente (essendo stato revocato).
Quindi il medico assicurato si troverà solo ad affrontare le conseguenze di quel danno.
CASO 2 - Potrei ricevere una richiesta danni relativa ad una operazione realizzata 12 anni fa ma il danno è emerso dopo qualche anno.
In tal caso, con la polizza della SOI – che prevede una retroattività illimitata – non ci sarebbero problemi di copertura ma non potrà operare perché, nel frattempo, l’ho disdettata. Allo stesso tempo, il nuovo assicuratore non coprirà quel danno in quanto non coperto dalla retroattività decennale: quindi insufficiente
Quindi il medico assicurato si troverà solo ad affrontare le conseguenze di quel danno.
Concludendo, prima di cambiare occorre avere le idee molto chiare di cosa si perde e di che cosa si va a comprare. In altre parole, come dice un famoso proverbio: chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa cosa perde ma non sa cosa trova.
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